Lo Statuto Della SO.CREM Livorno
Lo Statuto è consultabile online in questa pagina, oppure è possibile scaricarlo in formato .pdf (clicca qui).
Nel 1882 un gruppo di cittadini livornesi, prevalentemente liberali, garibaldini, massoni e positivisti,
tra i quali Giuseppe Costa, Niccola Costella, Carlo Bini, Carlo Mayer ed altri,
costituì la “Società per la Cremazione dei Cadaveri.
Nel febbraio del 1885 venne fondata, sempre a Livorno, una seconda società per la cremazione.
La cremazione della prima salma, quella di Gaetano Cecchi, avvenne il 19 giugno 1885.
Il 2 marzo 1902, allo scopo di superare i dualismi ideologici si giunse alla fusione tra le due società,
dando vita alla “Società per la cremazione”.
Nel 1906 l’Amministrazione Comunale labronica concedeva in perpetuo
una presella di terreno all’internodel Cimitero Comunale (La Cigna) per permettere alla Società
di costruire il Tempio Cinerario con annessol’impianto per l’incenerimento delle salme.
Nel corso degli anni sono stati eseguiti lavori di ampliamento e miglioramento
ed oggi la Società è proprietaria del Tempio che conta 7420 loculi con annessi tre forni crematori.
Nel parco circostante sono posti due cinerari: uno comune l’altro riservato alla memoria dei Garibaldini cremati.
Il 26 dicembre 1909, con R.D. n.552, venne riconosciuta Ente Morale.
Nel corso degli anni la Società ha, di volta in volta, aggiornato il proprio Statuto
per mantenerlo sempre in coerenza con i mutamenti sociali e le disposizioni di legge.
L’assemblea dei soci del 16 aprile 2011 ha dato allo Statuto una struttura
più precisa ed adatta ad un’Associazione in continua espansione.
In seguito alle sempre più precise disposizioni che riguardano il Terzo Settore, la SO.CREM,
nell’Assemblea dei socie del 12 aprile 2019, ha ulteriormente modificato il suo Statuto, in quello attuale qui esposto.
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Costituzione e Denominazione
Art. 1
L’Associazione denominata Società per la Cremazione (So. Crem.) APS, venne costituita in Livorno il 2 Marzo 1902
ed eretta in Ente Morale con R.D. n. 552 del 26 Dicembre 1909. Essa è regolata dal presente Statuto Sociale e,
per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e dal DLGS 117/2017 (codice del terzo settore) e successive modifiche. L’Associazione aderisce alla Federazione Nazionale delle Società di Cremazione, e può partecipare al Coordinamento Regionale. E’ iscritta al n. 185 del Registro Regionale delle persone giuridiche private istituito ai sensi del DPR del 10 febbraio 2000 n. 361 ed ha durata illimitata.
Finalità
Art. 2
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associatio delle persone aderenti agli enti associati:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166,e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività’ di interesse generale a norma dell’art. 5 del codice del terzo settore.
In particolare nell’ambito del fine fondamentale della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambientenonché della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, l’Associazione ha per scopo la cremazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:
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- sollevando i congiunti delle pratiche che l’ordinamento impone per la cremazione con l’obiettivo della loro massima speditezza;
- predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà del defunto, ferma l’osservanza dei principi costituzionali vigenti;
- cercando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;
- operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri o la loro detenzione in luogo privato avvenga in ossequio della volontà del defunto nel rispetto delle leggi vigenti.
- favorendo le ricerche di mezzi tecnici per rendere sempre più innocui i resti mortali;
- contribuendo anche economicamente, alla ricerca scientifica per la salvaguardia dell’ambiente;
- promuovendo e assumendo iniziative culturali, editoriali, di utilità sociale, di solidarietà sociale, idoneeall’incisiva diffusione del rito della cremazione;
- coinvolgendo per questi scopi gli Enti e le Istituzioni Pubbliche e Private e collaborando con Associazioni di promozione sociale che perseguono finalità analoghe e mantengono contatti con altre Associazioni Italiane e Straniere;
- favorendo, con tutti i mezzi di cui l’Associazione dispone, la creazione di altre Associazioni similari;
- promuovendo, presso la Pubblica Amministrazione, riforme e leggi atte a favorire il diffondersi della cremazione;
- potendo costituire Società nei limiti stabiliti dalla normativa vigente allo scopo di partecipare ad appalti per gestire servizi socialmente utili e tutto quanto attinente e connesso con la cremazione.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle diinteresse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti conapposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell’Organo diamministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzosettore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Divieto di distribuzione degli utili
Art. 3
L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
PATRIMONIO SOCIALE – PROVENTI
Art. 4
Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai finidell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:
- dalle rendite accumulate;
- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle donazioni e lasciti testamentari, contributi ed apporti economici elargiti a favore dell’Associazione a qualunque titolo.
- dal fondo intangibile a garanzia delle obbligazioni assunte dal legale rappresentante pro-temporenell’interesse dell’Associazione derivante dall’accantonamento annuale dell’avanzo di gestione nella misura del 25%.
Art. 5
I proventi dell’Associazione sono costituiti:
- dalle quote di iscrizione versate dai soci e stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- dai corrispettivi versati dai Comuni convenzionati che si avvalgono, a prezzo di costo, del servizio di cremazione presso i forni crematori che l’Associazione gestisce, per la cremazione di salme e di resti mortali;
- dalle oblazioni;
- dai contributi ai costi delle cremazioni versati dai privati per il servizio di cremazione di salme o di resti mortali non rientranti fra quelli dei quali si fanno carico le Amministrazioni Comunali;
- dagli interessi dei capitali accumulati;
- dai proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore;
- da qualunque altro introito percepito in attuazione delle finalità istituzionali.
SOCI
Art. 6
Può iscriversi all’Associazione ogni persona, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, nazionalità, religione, opinione politica, condizioni personali e sociali, che abbia compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età e che non sia sotto tutela, presentando domanda in carta libera. Coloro che non hanno raggiunto il 18° anno possono iscriversi all’Associazione sotto la responsabilità dei genitori o del genitore cui spettal’esercizio della potestà o del tutore. I maggiorenni sottoposti a tutela possono iscriversi sotto la responsabilità del tutore.
Art. 7
I Soci possono essere “ordinari” e “benemeriti”.
I Soci Ordinari sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell’Associazione.
I Soci Benemeriti sono tutti i soci dopo i 30 (trenta) anni di militanza nell’Associazione in qualità di soci ordinari. I Soci Benemeriti sono esentati dagli oneri associativi. La proclamazione a Socio Benemerito deve essere fatta dall’Assemblea Ordinaria annuale.
- Chi intende aderire all’Associazione (soci) deve allegare alla domanda di adesione una dichiarazione con la quale manifestano la loro volontà di essere cremati, come previsto dall’Art. 79 del DPR 285 del 1990 e del Decreto Legislativo 196 del 2003;
- l’ammissione a socio è subordinata al parere della Segreteria;
- al momento dell’ammissione a socio, il richiedente deve versare la quota associativa, il cui importo minimo viene stabilito, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo;
- al candidato viene consegnata copia dello Statuto Sociale e del Regolamento che è tenuto a rispettare;
- il rinnovo annuale dell’adesione deve essere accompagnato dal versamento della quota associativa entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno, mediante versamento su c/c postale intestato all’associazione o direttamente presso gli uffici della stessa.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura della Segreteria, nel libro degli associati.
La Segreteria deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dalla segreteria, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 9 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 8
Ciascun Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia con la fine dell’anno in corso, purché sia comunicato almeno 3 mesi prima.
Il Socio che non versa la quota associativa per 1 (uno) anno consecutivo ha facoltà di sanare la morosità entro il 31 (trentuno) dicembre dell’anno di riferimento, versando la quota arretrata: in mancanza egli è escluso di diritto dall’Associazione, e verrà considerato decaduto da ogni diritto e agevolazione riservata ai soci.
Il Consiglio Direttivo, inoltre, previa contestazione scritta degli addebiti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con fissazione di un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per eventuali giustificazioni scritte da parte del destinatario, può motivatamente escludere il socio ritenuto indegno di appartenereall’Associazione, qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statutari.
Il provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà comunicato al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Contro la delibera è ammesso il ricorso all’Assemblea. E’ sempre fatto salvo il diritto dell’associato escluso di impugnare la decisione dell’assemblea nei termini e con le modalità di cui all’articolo 24 del codice civile innanzi al Collegio Arbitrale.
Il Socio che recede o è escluso dall’Associazione non ha diritto alla restituzione delle somme versate per iscrizione e quote associative.
In caso di decesso di un socio non in regola con i versamenti delle quote, i familiari o gli eredi per beneficiare delle agevolazione previste per i soci dovranno regolarizzarne la posizione.
Il Socio decaduto qualora volesse rientrare a far parte dell’Associazione dovrà procedere ad una nuova iscrizione.
Art. 9
I soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto:
- di avvalersi di tutti i servizi dell’Associazione, ovvero, a mero titolo di esempio:
- di partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie ed intervenire su tutti gli argomenti all’O.d.g.
- di partecipare, con il proprio voto, all’elezione del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
- di essere eletti negli organi sociali dell’Associazione purché siano iscritti da almeno un anno;
- di esaminare i libri sociali con richiesta scritta alla segreteria
I soci dipendenti non possono essere eletti negli organi sociali. Le quote sociali sono intrasmissibili.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10
Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- la Segreteria;
- l’Organo di controllo
Art. 11
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano in carica. Svolge i compiti di Segretario dell’Assemblea il Consigliere designato dal Presidente. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- delibera sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo e dell’Organo di controllo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- delibera sull’approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;
- delibera sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione dell’Associazione e sulla nomina deiliquidatori come specificato all’art. 38;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli della proclamazione a Presidente Onorario e dell’accettazione di donazioni e lasciti che impongono vincoli all’Associazione.
Art. 12
L’Assemblea è Ordinaria o Straordinaria; le sue delibere sono vincolanti per tutti i soci se assunte in conformità allo Statuto.
Art. 13
L’Assemblea Ordinaria è convocata entro il 30 (trenta) Aprile di ogni anno:
- per sentire esporre dal Presidente e dal Tesoriere la relazione sull’andamento morale ed economicodell’Associazione e la relazione del Presidente del Collegio dei Sindaci relativa all’esercizio precedente;
- per deliberare sul bilancio consuntivo dell’anno precedente e su quello preventivo;
- per eleggere i membri del Consiglio Direttivo scaduti di carica dell’organo di controllo e del revisore dei conti
- per trattare ogni argomento di competenza posto all’Ordine del Giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande o dell’Organo di controllo, del revisore dei conti o dei Soci.
Le domande dei soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate con argomentata motivazione scritta, fino a 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea, così come la domanda del socio che intenda candidarsi a cariche direttive
Art. 14
L’Assemblea Straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere A, E, H dell’art. 12 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un centesimo (1/100) degli iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno solare precedente a quello in corso o dall’organo di controllo.
Art. 15
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest’ultimo, con avviso contenente l’Ordine del Giorno della discussione e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si svolgerà l’adunanza.
L’avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione, tramite pubblicazione sul semestrale Charis e/o a mezzo stampa, e/o posta elettronica certificata.
Art. 16
Le Assemblee saranno valide, in prima convocazione, se saranno presenti almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno degli iscritti. Trascorsa una ora dall’orario fissato, l’Assemblea passa in seconda convocazione e delibera qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione. Dalla seconda in poi qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Ugualmente per la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione in prima convocazione . In seconda convocazione occorre il voto favorevole di almeno metà degli associati.
Art. 17
Le votazioni assembleari devono essere fatte, di norma, per voto palese.
A seguito di deliberazione dell’Assemblea stessa su motivata richiesta del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, del revisore dei conti o di soci, possono essere fatte a scrutinio segreto.
In ogni caso se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutino segreto.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo si compone di almeno 9 (nove) membri, comprensivi del membro nominato dal Comune di Livorno in virtù dei poteri di controllo ad esso attribuiti dalla normativa vigente (L.130/2001 e successive modifiche).
Al Consiglio sono demandati i poteri di amministrare l’Associazione .
Art. 19
Il Consiglio viene eletto dall’Assemblea dei Soci, scegliendo nell’ambito di una rosa di soci candidati proposta da una apposita commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo uscente. Almeno la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Del Consiglio fa parte di diritto, altresì, un membro designato dal Sindaco del Comune di Livorno preferibilmente tra i Soci dell’Associazione.
Qualora lo stesso non rivesta la qualifica di socio eserciterà esclusivamente funzioni consultive.
Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti retribuitidall’Associazione.
Non può far parte del consiglio chi sia socio da meno di un anno.
L’elezione a Consigliere avviene da parte dell’Assemblea con votazione che ha luogo per scrutinio segreto.
Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere.
I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.
Art. 20
Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) anni e scade con il 31 dicembre del terzo anno di carica. I suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 21
Il Consiglio Direttivo:
- amministra il patrimonio sociale;
- redige i bilanci consuntivo e preventivo;
- delibera sui programmi e sulla gestione finanziaria dell’Associazione ed esprime l’accettazione di donazioni e lasciti all’Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dalla lettera e) dell’art. 12 dello Statuto;
- delibera nel merito degli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente o dai suoi componenti;
- approva e modifica i regolamenti dell’Associazione;
- delibera sugli interventi di ristrutturazione o di ampliamento del Tempio;
- delibera in merito alla destinazione di contributi ad iniziative culturali e benefiche, ad Associazioni senza fini di lucro il cui scopo non sia in contrasto con le finalità dell’Associazione;
- delibera l’integrazione del Consiglio Direttivo medesimo secondo quanto previsto dai successivi articoli 22 e 23;
- convoca l’Assemblea dei Soci e ne stabilisce l’Ordine del Giorno;
- decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale quali attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente Statuto;
- delibera, in linea con lo scopo di cui all’art. 2 dello Statuto, la stipulazione di eventuali convenzioni con le Autorità competenti per l’espletamento del servizio pubblico di cremazione;
- controlla che dipendenti e collaboratori dell’Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie ed assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;
- fissa le quote associative e le tariffe dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all’Assemblea e che non contrasti con la legge.
- fissa la retribuzione del/dei componenti dell’organo di controllo e del Revisore dei conti
Esso può proporre all’Assemblea la nomina di un Presidente Onorario.
Tutte le Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate e messe a disposizione di tutti i soci. I verbali verranno sottoposti all’approvazione della riunione successiva.
I membri del consiglio Direttivo cooperano col Presidente e con la Segreteria per la migliore conduzionedell’Associazione: a tale scopo, e per specifici incarichi potranno essere conferite deleghe dal Consiglio Direttivo a singoli consiglieri per necessità contingenti che dovessero verificarsi al momento.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 22
I consiglieri che si dimetteranno nel corso del loro mandato, o che saranno considerati decaduti (art. 24 dello Statuto), qualora il consiglio a seguito di ciò dovesse essersi ridotto a meno di nove membri, verranno sostituiti attingendo a scalare dalla lista dei candidati non risultati eletti, purché in possesso dei requisiti, nella votazione che ha eletto il Consiglio Direttivo in carica.
Art. 23
I Consiglieri che non partecipino alle riunioni dell’organismo, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, potranno essere considerati decaduti dalla carica e, se il Consiglio risulterà composto di un numero inferiore alla maggioranza dei consiglieri eletti e risulti esaurita la lista dei non eletti di cui al precedente art. 22 verrà indetta l’assemblea per la elezione dei nuovi membri che rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno sei volte all’anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti. Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso, contenente l’Ordine del Giorno, inviato per posta prioritaria; in caso urgente, per telegramma o per telefax o e-mail.
In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano in carica.
Funge da Segretario un consigliere nominato di volta in volta dal Presidente che predispone il verbale della riunione e controfirma gli atti nel caso in cui il Consiglio lo disponga, ne assume i compiti il Consigliere presente designato dal Presidente.
Art. 25
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide solo se sono presenti la maggioranza dei suoi membri.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che non siano richieste maggioranze più elevate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Presidente
Art. 26
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, e può essere rieletto anche per più mandati consecutivi, senza limite. Egli:
- rappresenta legalmente l’Associazione e, durante la carica, è depositario della firma presso gli Istituti di Credito nei quali, viene depositato il capitale;
- coordina il lavoro del Consiglio Direttivo del quale presiede le sedute. Così dicasi per la Segreteria e perl’assemblea dei Soci;
- può avvalersi di membri del Consiglio Direttivo, autorizzandoli a firmare assegni ed a compiere operazioni bancarie per conto dell’Associazione;
- assume per conto dell’Associazione, le funzioni di mandatario “post mortem” di un Socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri;
- relaziona ogni anno l’Assemblea sull’andamento morale ed economico dell’Associazione e sull’operatodel Consiglio.
Il Vice Presidente
Art. 27
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente; ne esercita le attribuzioni di volta in volta demandategli.
Nei casi di impedimento del Presidente ne assume le funzioni.
Il Segretario
Art. 28
Il Segretario è designato di volta in volta dal Presidente
Il Tesoriere
Art. 29
Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all’Associazione.
Relaziona ogni anno l’Assemblea sui bilanci consuntivo e preventivo.
La Segreteria
Art. 30
La Segreteria è composta da un numero di membri inferiore al 50 (cinquanta) percento dei componenti il Consiglio Direttivo. Di essa fanno comunque parte il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere. Si riunisce almeno una volta al mese per discutere ed adottare tutti i provvedimenti ed i suggerimenti avanzati dal Consiglio Direttivo ed amministrare l’Associazione secondo le linee guida stabilitedall’Assemblea dei Soci.
ORGANO DI CONTROLLO
Art. 31
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’appositoregistro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Art. 32
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
BILANCIO ANNUALE
Art. 33
L’esercizio finanziario sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno, data della compilazionedell’inventario e del bilancio dell’anno trascorso.
Il Bilancio Consuntivo e quello preventivo, dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di Aprile di ogni anno.
Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
I due bilanci dovranno trovarsi nella sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea dei Soci, i quali potranno prenderne visione.
I chiarimenti relativi ai bilanci stessi dovranno essere richiesti per scritto al Presidente.
Art. 34
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
SCIOGLIMENTO
Art. 35
L’Associazione può essere sciolta solo per volontà del 75 (settantacinque) per cento dei soci iscritti previa convocazione in apposita Assemblea.
Art. 36
In caso di scioglimento dell’Associazione, i fondi residui ed i ricavi realizzati dall’alienazione dei beni immobili e mobili, saranno devoluti, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Il Tempio, con i suoi annessi e connessi verrà consegnato al Comune di Livorno, come previsto dall’atto di concessione del terreno del 15 Febbraio 1908.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 37
Ogni disposizione diversa da quelle del presente Statuto è abrogata dal giorno della sua approvazione in legale adunanza.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Art. 38
Tutte le controversie che possono formare oggetto di compromesso, che dovessero insorgere in tema di validità, di interpretazione o esecuzione del presente Statuto e dei regolamenti eventualmente adottati, possono essere deferite, su iniziativa di una o dell’altra parte, ad un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due.
La parte che vorrà promuovere l’arbitrato comunicherà all’altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di trenta giorni dall’insorgere della controversia, tale volontà ed il nome del proprio arbitro.
L’altra parte entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento il nome dell’arbitro prescelto.
I due arbitri nominati dalle parti designeranno il terzo che presiederà il Collegio.
Ove una delle parti non provveda alla nomina dell’arbitro di sua competenza o i due arbitri nominati dalle parti non si accordino per la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l’associazione, su richiesta di una delle parti.
L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.
Il Collegio Arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.
Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.
RINVIO
Art. 39
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
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REGOLAMENTO
Art.1
Il presente Regolamento fa riferimento a quanto stabilito dallo Statuto Sociale,con particolare richiamo all’Art. 3 Comma a) e b) agli Artt. 6,7,8,9,10.
Art. 2
I loculi destinati alla conservazione delle ceneri vengono assegnati in concessione ai Soci per un periodo massimo di 25 (venticinque) anni. Il costo di tale concessione è fissato dal Consiglio Direttivo ed è composto di una quota associativa straordinaria quale contributo di salvaguardia e sostegno istituzionale e dal costo di costruzione dei loculi stessi che saranno coperti, a cura dell’Associazione, con marmo bianco comune e fissati con quattro (quattro) borchie di acciaio inox.
Art. 3
I loculi possono essere assegnati in vita ai soli Soci Ordinari e non possono essere ceduti a terzi, salvo che siano parenti di primo grado (coniugi, figli,fratelli, genitori).
Art. 4
Per i non soci, i loculi possono essere assegnati, constatata la disponibilità, per un periodo identico a quello dei Soci. Per essi, al momento della richiesta, deve essere versata una quota associativa straordinaria, unitamente al costo del loculo stesso, stabiliti ogni anno, dal Consiglio Direttivo.
Art. 5
Qualora un Socio assegnatario di loculo chieda di tumulare in esso un’urna di famigliare non Socio, ciò sarà concesso nel rispetto della sua volontà, previo versamento di una quota sociale straordinaria, unitamente ad una quota di rivalutazione del loculo, anch’esse stabilite, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.
Art. 6
Coloro che sono i concessionari del loculo si impegnano a predisporre, presso un marmista di loro fiducia, la lapide a copertura del loculo stesso, contenente l’epigrafe, entro un periodo non superiore, alla data del decesso, quantificata 30 (trenta) giorni. Per i concessionari che non si attengono alla presente disposizione saranno avvisati tramite lettera A/R ed entro 15 (quindici giorni) dovranno provvedere al ripristino della sepoltura pena la collocazione delle ceneri in cinerario comune con spese a loro carico.
Art. 7
Un loculo può contenere fino a quattro urne, perciò, al momento della deposizione dell’urna successiva dovrà essere pagato 1/25 del valore calcolato dal tempo d’ingresso della prima urna a quella successiva.
Art. 8
I loculi non utilizzati al 25° anno dall’assegnazione torneranno a disposizione dell’associazione, che ne darà comunicazione agli interessati mediante apposizione di avviso informativo per almeno 30 (trenta) giorni sul loculo stesso. In ogni caso sarà data priorità ai medesimi assegnatari per una successiva assegnazione.
Art. 9
Sulle lapidi per ragioni di rispetto e decoro è vietata la collocazione di oggetti che invadano i marmi dei loculi confinanti. E’ tollerata soltanto l’apposizione di arredi funerari. Il mancato rispetto di quanto prescritto comporterà la rimozione da parte della Direzione della Società.
Art. 10
Stabilito che i loculi sono dati in concessione per un periodo di anni 25 (venticinque) e che le ceneri nei loculi devono essere conservate per eguale periodo, ne consegue che in caso in cui il loculo sia assegnato precedentemente rispetto al momento della dispersione delle ceneri, dovrà essere versato 1/25 del valore del tempo di assegnazione a quello d’uso.
Art. 11
Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da atto scritto. I reclami dovranno essere comunicati a mezzo raccomandata A/R alla sede in Livorno Via del Tempio,8 o presso gli uffici dell’associazione al Tempio Cinerario
Art. 12
Scaduto il termine di 25 (venticinque) anni dalla deposizione dell’urna in un loculo, se non sarà richiesto il rinnovo della concessione, l’Associazione provvede a liberare il medesimo con diritto di una nuova assegnazione a chi ne faccia richiesta, sempre che possieda i requisiti previsti dallo Statuto Sociale.
Art. 13
Qualora le ceneri siano trasferite volontariamente altrove il loculo rimasto liberò tornerà in possesso dell’Associazione, salvo che iparenti di primo grado iscritti all’Associazione ne facciano richiesta contestualmente al trasferimento e fino alla scadenza dei 25 (venticinque) anni.
Art. 14
Qualora un socio titolare della concessione di un loculo, decada dai propri diritti per morosità o dimissioni, potrà usufruire del loculo stesso, previo versamento della quota associativa arretrata come previsto dall’art. 9 dello Statuto.
Art. 15
Le urne contenenti le ceneri tolte dai loculi alla scadenza dei 25 (venticinque) anni, saranno conservate in appositi locali per almeno 3 (tre) mesi, previa apposizione di etichetta indicante le generalità del defunto, dopo di che sarà provveduto a riversarle nel Cinerario comune. Tale operazione sarà annotata nell’archivio informatico dell’associazione.
Art. 16
La deposizione delle ceneri nel cinerario comune sarà effettuata a titolo gratuito per i soci, mentre per i non soci sarà richiesta una quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 17
Dell’imminente scadenza del loculo e del conseguente trasferimento delle ceneri nel Cinerario comune sarà data comunicazione mediante avviso informativo da collocare sul loculo interessato almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza stessa.
Gli Uffici Amministrativi osserveranno il seguente orario per il pubblico: dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 dal Lunedì al Venerdì; dalle ore 8,30 alle ore 12,30 nei giorni di Sabato e prefestivi. L’Ufficio del Tempio Cinerario sito all’interno del Cimitero della Cigna osserva l’orario del cimitero stesso.
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LUCI VOTIVE
Art. 1
Chiunque intenda installare lampade votive elettriche nel Tempio Cinerario sito in via Don Aldo Mei all’interno del Cimitero Comunale “La Cigna”, in gestione esclusiva dell’Associazione SO.CREM. Società per la Cremazione di Livorno, deve presentare domanda su apposito modulo fornito dall’Associazione, la quale darà corso all’allacciamento dopo averne verificato la possibilità di effettiva esecuzione.
Art. 2
Forma e colore delle luci votive saranno stabiliti dell’Associazione. La quota della luce votiva ha decorrenza annuale dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il canone di abbonamento è stabilito annualmente dal Consiglio.
Art. 3
L’abbonamento si intende rinnovato per tacito consenso salvo disdetta da richiedere tramite racc. a/r da inviarsi presso la sede dell’associazione oppure a mezzo fax oppure mediante apposita modulistica disponibile presso gli uffici entro il 31 marzo. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la cessazione del servizio.
Art. 4
La quota può essere versata mediante bollettino su conto corrente postale intestato all’Associazione oppure direttamente presso gli uffici della stessa.
Art. 5
Nel prezzo di abbonamento sono comprese le vigenti imposte erariali che gravano sul costo dell’energia elettrica, le spese di manutenzione, riparazioni, ricambi delle lampade, la sorveglianza della rete principale e l’IVA dovuta per legge.
L’utente non potrà asportare, sostituire o smontare le lampadine, modificare o manomettere l’impianto, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente o comunque fare qualsiasi cosa che possa in qualunque modo apportare variazioni all’impianto esistente, ognuno di questi interventi potrà essere eseguito servendosi dell’opera esclusiva del personale della SO.CREM. Livorno con spese a carico dell’utente.
Art. 6
In caso di manomissioni e danni agli impianti constatati dal personale, il ripristino sarà a totale carico di colui di che li ha causati.
Art. 7
L’Associazione SO.CREM. Livorno non sarà ritenuta responsabile per eventuali interruzioni del servizio dipendenti: dal fornitore dell’Energia Elettrica (ENEL), da riparazioni alla rete principale di distribuzione, da uragani, incendi, e da ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi.
In questi casi l’abbonato non potrà pretendere rimborsi o riduzioni, né sospendere il pagamento del canone di abbonamento.
Art. 8
Qualunque deroga alle presenti condizioni dovrà risultare da un atto scritto. I reclami dovranno essere fatti con raccomandata direttamente alla sede della SO.CREM. Livorno – Via San Francesco, 71- 57123 Livorno.
Art. 9
L’Associazione SO.CREM. Livorno potrà modificare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, le presenti condizioni di abbonamento, sia per il migliore svolgimento del servizio, che per il modificarsi degli attuali costi dei materiali, della manodopera e delle spese in generale.
Gli eventuali aumenti di costo dell’Energia Elettrica nonché l’aumento o istituzione di nuove imposte, per il relativo importo di rivalsa, saranno addebitati agli utenti nei termini di Legge.