di Monica Esposito Avvocato civilista
Questa rubrica è tenuta da un esperto di diritto civile, in cui sono trattati temi relativi al testamento e alle ultime volontà espresse dai nostri cari. Possiamo accogliere le vostre domande all’indirizzo socrem@socrem.org. L’esperto risponderà al quesito.
Il diritto di scegliere il luogo e la tipologia di sepoltura è un diritto “personalissimo” dell’individuo che, se espresso correttamente, non può venir disatteso dai familiari. Nel caso vi sia timore che dopo la morte costoro non rispettino la propria volontà di essere cremati, occorre manifestarla per iscritto attraverso un testamento in cui si nomina anche una persona incaricata di dar seguito alla disposizione testamentaria, il così detto “esecutore testamentario”. Può essere nominato esecutore un notaio, un familiare, un amico. Tuttavia, la via più semplice e sicura di garantire il rispetto della volontà di essere cremati è associarsi a una Società di Cremazione. La legge infatti stabilisce che per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno (…) dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato (vedi l’art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: approvazione del regolamento di polizia mortuaria). Il Presidente dell’associazione assume il ruolo di esecutore testamentario e in quanto tale è tenuto a far rispettare la volontà dell’iscritto, se necessario anche in sede giudiziaria. L’art. 26 dello Statuto della So.Crem di Livorno stabilisce infatti che il presidente “assume per conto dell’associazione, le funzioni di mandatario “post mortem” di un socio con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri”.
Nel nostro ordinamento non esiste un registro pubblico delle volontà cremazionistiche e la pubblica amministrazione non può attivarsi d’ufficio per concretizzare le disposizioni di un defunto; pertanto, non è possibile evitare di ricorrere ad un esecutore (nominato con testamento o attraverso l’adesione alla società di cremazione) e affidare la propria volontà direttamente all’ufficio comunale. I vantaggi di affidare la volontà di essere cremati a una società di cremazione sono dunque numerosi: il testamento non va pubblicato, la volontà non corre il rischio di essere elusa e non è necessaria la complessa procedura di nomina dell’esecutore testamentario per le persone sole prive di eredi. Nel caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un legale, a una associazione o a una persona esperta che possa chiarire la complessa normativa e dare le giuste indicazioni affinché si possa serenamente confidare nel rispetto delle proprie ultime volontà.
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